Alla luce degli incrementi dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nel corso dell’anno precedente, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha presentato una istanza all’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR.
In ragione dei predetti incrementi, infatti, nell’ipotesi di TFR accantonato presso il datore di lavoro, avrebbero potuto presentarsi diverse ipotesi di acconto dell’imposta superiore al saldo, con conseguente credito di imposta emergente in dichiarazione che – ai fini dell’utilizzo in compensazione – avrebbe potuto richiedere un necessario visto di conformità, in caso di credito d’imposta superiore a € 5.000.
Onde evitare tale situazione, i Consulenti del Lavoro hanno chiesto agli Uffici Finanziari se il calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d’imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l’acconto del 90% dell’imposta dovuta su tale importo.
La richiesta dei Consulenti del Lavoro ha avuto favorevole accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, recependo le criticità sollevate, ha ritenuto che, con riferimento all’anno in corso, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
A tal proposito, si ritiene comunque rilevante osservare come, pur accogliendo la proposta dei Consulenti del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate abbia precisato che qualora il calcolo dell’acconto secondo tale modalità si riveli insufficiente rispetto all’imposta dovuta sul 90% della rivalutazione effettivamente maturata al momento del versamento del saldo, troveranno applicazione le sanzioni tributarie previste per tardivo versamento, pur restando ferma la facoltà del contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Tutto ciò premesso, stante l’andamento dell’incremento dell’indice di rivalutazione nel corso del 2023, si comunica che lo Studio ha valutato di applicare il tasso di rivalutazione presunto del 2,5%.