Il bonus baby Sitter, previsto dal comma 8 dell’art. 23 del DL 18/2020 quale misura alternativa rispetto al congedo speciale di 15 giorni, è riconosciuto ai soggetti beneficiari dello stesso (quindi i dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS) nonché, per effetto del successivo comma 9, anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (tra cui anche gli iscritti alle Casse professionali), subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari.
Il limite massimo erogabile per il bonus è pari a 600 euro (1.000 euro per determinate categorie di lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Il bonus è erogato mediante libretto famiglia, il quale è composto da titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro per un’ora di lavoro.
Per poterne fruire, il richiedente e il prestatore devono previamente accedere e registrarsi alla piattaforma “Libretto di Famiglia”, direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali, oppure attraverso i servizi contact center INPS (in tale ipotesi è comunque necessario il possesso delle credenziali personali) o tramite patronati (L. 152/2001) o intermediari (L. 12/79). Per l’accesso alla piattaforma Inps, alcune indicazioni sono state fornite con la nostra precedente Notizia Flash.
Come evidenziato dall’INPS con la circolare n. 44/2020, tale appropriazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, in quanto la mancata appropriazione entro tale termine verrà considerata rinuncia tacita al beneficio stesso.