Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall’entrata in vigore del D.Lgs.n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, e solo per i periodi di fruizione successivi all’entrata in vigore del decreto stesso, mentre per i periodi antecedenti al 13 agosto 2022, si applicano le precedenti disposizioni di legge.
Considerata la frazionabilità del congedo parentale, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione ed in parte nella precedente disposizione dovranno essere divise e trattate secondo le rispettive disposizioni normative.
Si precisa inoltre che a partire dal 13 agosto 2022 è possibile indennizzare periodi di congedo parentale, nei limiti introdotti dalla nuova normativa, anche se prima di tale data sono stati fruiti periodi di congedo parentale non indennizzati.