La Legge di Bilancio 2024 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” disponendo l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale, per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, che si aggiunge alla mensilità indennizzata all’80%, già prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%)(Circolare Inps n.57/2024).
Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%.
Possono fruire dei mesi di congedo, alternativamente, i genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023.
Una FAQ dell’Inps ha chiarito che se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro genitore ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio da gennaio 2024 (quindi dopo il 31 dicembre 2023), la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024.
Un’altra FAQ dell’Inps ha chiarito che la durata del periodo di congedo parentale retribuito all’80% si conteggia considerando il mese intero o un multiplo dello stesso (per esempio dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) e si contano uno o più mesi interi.
Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero di 30 giorni, considerando le stesse pari ad un mese.
Se i periodi sono di durata superiore ad un mese ma non multipli dello stesso, si computa il mese intero e il numero di giorni eccedenti. Ad esempio dal 1° febbraio al 17 marzo, si computa un mese intero (dal 1° febbraio al 28 o 29 febbraio) più 17 giorni (dal 1° marzo al 17 marzo). Resteranno 13 giorni da fruire per arrivare ad un totale di 30 giornate del secondo mese conteggiato per intero.