Vi informiamo che l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota n. 749 del 25 settembre 2020, in merito alla convalida delle dimissioni del lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio, ha chiarito che, in conformità con il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11676/2012, appare necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’articolo 28, D. Lgs. 151/2001, o del congedo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare o alla richiesta delle detrazioni per familiari a carico).
L’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore, secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della sua situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.