E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 153, la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione in legge – con modificazioni – del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”).
Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione.
Contratti di lavoro dipendente a termine (art. 24) – La disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe. Quindi, anche per i rinnovi la causale è necessaria solo qualora la sommatoria dei rapporti a termine supera il limite dei 12 mesi di durata complessiva.
Ai fini del computo dei 12 mesi devono essere considerati i soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
L’esclusione dal computo concerne anche il periodo successivo a tale data, sempre che il contratto sia stato stipulato prima della medesima.
Somministrazione di manodopera (art. 24) – La legge di conversione prevede che nel limite quantitativo fissato per il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato (20% dell’organico assunto direttamente), non si computano i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato.
Inoltre, nella soglia di utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato, non si calcolano i soggetti disoccupati che fruiscono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, oltre ai lavoratori svantaggiati.
Lavoro straordinario e notturno nel settore turistico, ricettivo e termale (art. 39-bis) – Viene introdotto in via transitoria un trattamento integrativo speciale non imponibile (sia fiscalmente che contributivamente) pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro notturno e a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, nel periodo 1 giugno – 21 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali che, nel corso del 2022, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (parametro fiscale). Si rimane in attesa delle necessarie indicazioni da parte degli Uffici finanziari.
Welfare aziendale (art. 40) – Viene confermato il limite di € 3.000 di esenzione dei benefit, compresi i rimborsi delle utenze domestiche, per i dipendenti con figli i cui redditi non superino la soglia per essere considerati fiscalmente a carico (€ 2.840,51 ovvero € 4.000 se hanno meno di 24 anni). E’ intervenuto invece un chiarimento importante da parte del Senato: l’esenzione fino a € 3.000 riguarda anche l’imponibile ai fini contribuitivi.
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 42) – Viene disposta la proroga al 31/12/2023 del lavoro agile per le seguenti categorie di lavoratori:
· I genitori di figli minori di anni 14, a condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore;
· Coloro che siano accertati dal medico competente come maggiormente esposti al rischio contagio (per età, immunodepressione, etc), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Infine, si segnala che per i lavoratori fragili è stata confermata la possibilità di avviare lo smart working, anche senza accordo, fino al 30/09/2023.