Vi informiamo che con sentenza n. 22819 del 12 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha confermato il principio previsto dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del decreto legislativo n. 81/2008, secondo il quale, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda deve essere preceduto dalla visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.
La Suprema Corte ha chiarito in particolare che è obbligo del datore disporre la visita di controllo preventivo circa l’idoneità alla mansione e, contemporaneamente, che il lavoratore non può sottrarsi a tale visita: nel caso di rifiuto da parte del dipendente, l’azienda ha infatti il diritto di procedere al licenziamento disciplinare, con diritto al preavviso.