L’art. 1 co 632-633 della legge di Bilancio 2020 modifica l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, cambiando il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto.
Sulla base di tale disposizione, a decorrere dal mese di luglio 2020 la fascia di tassazione non sarà più quella ormai nota che, ricordiamo, prevedeva di assoggettare a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15 mila km, secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle ACI.
La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020, prevede l’introduzione di 4 fasce di tassazione (sotto riportate nel dettaglio):
- per le auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km: 25% (contro il 30% attuale)
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km: 30%
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021
- per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021.
Si precisa che il nuovo art. 51 del TUIR dispone l’applicazione dei nuovi valori di fringe benefit ai mezzi “di nuova immatricolazione”. Tale assunto normativo viene messo in dubbio dal fatto che le tabelle recentemente pubblicate dall’ ACI ed in vigore da luglio 2020 valorizzano anche veicoli “fuori produzione” e che, per tale motivo, difficilmente potranno essere considerati “di nuova immatricolazione”.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo in capo all’ impresa (datore di lavoro) si conferma che la lett. b-bis) dell’Articolo 164 del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari ad esempio a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (C.M. 10.2.98 n. 2.1.2.1). Inoltre, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.
Nel riservarci di fornire eventuali aggiornamenti in base ai chiarimenti ufficiali che saranno comunicati dagli Enti competenti, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.