Il Dcdm del 29 Dicembre 2021 ha esteso il Super Green Pass, che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione, a tutte le attività e al trasporto locale, lasciando per il momento esclusi da tale obbligo i lavoratori pubblici e privati e gli studenti universitari che ancora potranno ricorrere al tampone. Tale disposizione entra in vigore con decorrenza dal 10 gennaio 2022.
Inoltre il Decreto rimodula le quarantene in caso di contatto con i positivi, stabilendo, con decorrenza dal 31 dicembre 2021:
- – l’abolizione della quarantena per le persone entrate in contatto con un positivo al Covid-19, se vaccinate con la terza dose o dotate di Green Pass rafforzato (vaccinati o guariti) da meno di 120 giorni. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di rispettare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Quanto ai soggetti contagiati, che abbiano precedentemente ricevuto la terza dose o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- – la riduzione della quarantena a 5 giorni per le persone in possesso del Green Pass rafforzato (vaccinati o guariti) da oltre 120 giorni. Per determinare la cessazione del periodo di quarantena sarà richiesto un tampone con esito negativo. Durante il periodo di quarantena, in caso di comparsa di sintomi, sarà necessario sottoporsi a ulteriore tampone.
- – Il mantenimento delle attuali restrizioni per i non vaccinati, ossia quarantena per 10 giorni. Nel caso di “contatto stretto” con un positivo confermato al Covid-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni.
Il Dpcm del 17 Dicembre 2021, ha inoltre precisato che:
- – I datori di lavoro, privati e pubblici, sono comunque tenuti a controllare il green pass dei lavoratori, anche se questi ultimi hanno già, per libera scelta, consegnato loro copia cartacea della certificazione verde.
Le modalità per l’effettuazione dei controlli sono sempre le medesime, ossia avvalendosi dell’App Verifica C-19 o con modalità massive automatizzate.
Il Dpcm, in vigore dal 17 dicembre 2021, non indica la frequenza con cui il controllo debba essere effettuato, quindi continuano a valere le regole generali che lo consentono anche a campione. In caso di positività, il green pass verrà riattivato a fronte dell’emissione della certificazione di avvenuta guarigione.