La disposizione innalza, per il 2023, a euro 3.000 annui la soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico.
Resta ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
L’esenzione di euro 3.000 si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini previdenziali.
Per il 2023, dunque, con riguardo ai fringe benefits, trova applicazione un doppio binario per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente ai fini sia fiscali che previdenziali.
Nello specifico, limitatamente ai soli lavoratori dipendenti:
- senza figli a carico, è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati (sono escluse le erogazioni in denaro);
- con figli a carico, è stabilita la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.
Ricordiamo che, a tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età
non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:
- beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
- buoni acquisto;
- buoni carburante;
- cesti natalizi;
- premi per assicurazioni extra-professionali;
- cellulare ad uso privato;
- generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;
- somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (a tale ultimo riguardo, si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022).
Dichiarazione a carico del lavoratore:
Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Stante il tenore della norma, il lavoratore dipendente deve quindi dichiarare di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR, indicandone il codice fiscale. A tale scopo, si fornisce un fac simile di dichiarazione da consegnare ai lavoratori interessati e da restituire allo Studio quanto prima.
Dichiarazione a carico del datore di lavoro:
Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe, a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU laddove presenti. (Nel caso, riteniamo possa essere sufficiente consegnare loro copia della presente flash + copia della dichiarazione).
Posto che l’adempimento in parola ha una finalità solamente informativa, in assenza delle RSU l’adempimento non sussiste.