In data 2 marzo 2024 è entrato in vigore il D.L. N. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Tra le varie disposizioni il decreto prevede una serie di novità in tema di appalti, subappalti e somministrazione di manodopera.
Oltre alla previsione di un trattamento economico complessivo a favore del personale impiegato nell’appalto o nel subappalto non inferiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale maggiormente applicata nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia connesso con l’attività oggetto di appalto, il decreto estende il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore per le obbligazioni contributive e retributive anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati e nonché ai casi di appalto e distacco, di cui all’art. 18, comma 5 bis d. lgs. 276/2003.
Il decreto modifica l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, ripristinando una forma di responsabilità penale del datore di lavoro, con conseguenti sanzioni in ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera, di utilizzazione illecita di lavoratori e di somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.
Nello specifico l’ammontare delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale è aumentato nella misura del 30 % nell’ipotesi di impiego di lavoratori subordinati in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e del 20 % nell’ipotesi di somministrazione di lavoro illecita e di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché di utilizzo delle predette forme di lavoro illecito.