Vi informiamo che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 21/2022, entrato in vigore dal 22 marzo 2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati e per il solo anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina per l’acquisto di carburanti.
I buoni non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorrono a formare reddito neppure ai fini contributivi.
La somma di 200,00 euro è aggiuntiva rispetto a quella massima di euro 258,23 già prevista dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR: le due erogazioni devono avvenire in maniera separata.