Segnaliamo che l’Accordo Integrativo del CCNL Artigianato Metalmeccanico ha previsto che, nel caso in cui il lavoratore abbandoni il luogo di lavoro senza più presentarsi e non manifesti entro le 72 ore le dimissioni nel rispetto delle procedure telematiche richieste dalla normativa vigente, mettendo di fatto il datore di lavoro nelle condizioni di dover effettuare un licenziamento per giusta causa, è facoltà dell’azienda porre il lavoratore in sospensione non retribuita fino ad un massimo di 6 mesi. La sospensione non retribuita in tale circostanza costituisce a tutti gli effetti provvedimento disciplinare, che può essere adottato a condizione che venga rispettata la procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Durante il periodo di sospensione non retribuita il lavoratore non matura alcun diritto né alcun elemento economico, ivi inclusi quelli indiretti e differiti. E’ fatta salva la sola conservazione del posto di lavoro. Nell’eventualità in cui il lavoratore rientri in azienda durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo ovvero all’esito dello stesso e non dimostri a seguito di un nuovo procedimento disciplinare che l’assenza è stata determinata da fatti indipendenti dalla propria volontà potrà essere licenziato per giusta causa.
Per la sua coerenza rispetto ai principi generali, si ritiene che la predetta procedura possa essere seguita in analoghi casi di abbandono del posto di lavoro, anche ove non si rientri nel campo di applicazione del CCNL Artigianato Metalmeccanico.