Con il messaggio n. 1374/2020 l’INPS ha fornito indicazioni operative sulla verifica della regolarità contributiva.
L’INPS precisa che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è incluso tra i documenti indicati dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020; quest’ultimo prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva, denominati “Durc On Line”, che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, saranno validi fino al 15 giugno 2020.
Sul punto, l’INPS, fornendo le indicazioni operative, distingue due situazioni tra loro alternative.
Nel primo caso, se il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta, lo stesso potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Nel secondo caso, se il “Durc On Line”, con una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, non è disponibile sul portale alla data della richiesta, il sistema potrà:
– restituire un esito di regolarità in automatico e notificare al richiedente la formazione dell’esito stesso;
– evidenziare la presenza di irregolarità che sono determinate da disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità (anche in questo caso il sistema notificherà al richiedente la formazione dell’esito).
L’INPS fornisce poi le indicazioni nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che richiedono l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, non essendo presente un “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
In tale situazione, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Si ricorda che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (art. 3 comma 1 del DM 30 gennaio 2015).
I primi “Durc On Line” interessati dalla previsione normativa, ex art. 103 comma 2 del DL 18/2020, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, per i quali, per le suddette verifiche, sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019. Di conseguenza, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019.