Il Decreto Legge 104/2020 ha previsto, in via eccezionale, che i datori di lavoro privato – esclusi quelli del settore agricolo – che non richiedono di fruire delle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali introdotte dallo stesso D.L. 104/2020 e che abbiano già beneficiato, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli stessi ammortizzatori sociali, possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, per un massimo di quattro mesi.
L’esonero contributivo ha le seguenti caratteristiche:
- può arrivare a una durata massima 4 mesi;
- è fruibile entro il 31 dicembre 2020;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Vanno peraltro valutate le limitazioni e le condizioni che accompagnano il beneficio. In particolare:
- La possibilità di accedere all’ agevolazione è vincolata all’ autorizzazione della Commissione Europea.
- L’esonero è alternativo alla fruizione delle ultime 18 settimane di ammortizzatori a titolo di Covid 19: dunque l’azienda che opta per l’esonero contributivo non avrà la possibilità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali Covid 19 (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, fondo di solidarietà).
- L’esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2020 nella misura massima del doppio delle ore di integrazione salariare già godute. Si tratta dunque di un importo che non fa riferimento alle ore calcolate sulla base della retribuzione effettiva, ma dell’indennità di integrazione salariale: ciò comporta un vantaggio economico ridotto. Con riferimento ad un lavoratore ipotetico e in attesa di ricevere dall’ INPS chiarimenti sul calcolo dell’importo dell’esonero spettante, si riporta il seguente esempio: nel caso in cui nei mesi di maggio e giugno siano state effettuate 40 ore di CIGO o di altro ammortizzatore (20 ore a maggio e 20 ore a giugno), queste corrispondono ad una retribuzione effettiva di 684,80 euro (€ 17,12 orarie x 40 ore) e ad una indennità di integrazione salariale di € 262,85; in tal caso il risparmio contributivo conseguente per l’azienda sarà pari ad € 262,85 x 2, vale a dire pari ad € 531,70.
- Il datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero contributivo è soggetto al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: In caso di violazione, scatterà la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale per Covid 19.
In conclusione, l’esonero contributivo in oggetto rappresenta senz’ altro un’opportunità, ma anche un’opzione che è opportuno valutare con la dovuta attenzione da parte dei datori di lavoro.