In seguito al benestare della Commissione Europea, l’Inps ha pubblicato il messaggio 3389 del 7 ottobre 2021 con il quale fornisce le istruzioni operative necessarie per permettere ai datori di lavoro di fruire dell’incentivo per l’assunzione di giovani under 36.
La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 al fine di incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine effettuate negli anni 2021 e 2022, ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 dal 50% al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di € 6.000,00 annui.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo è riconosciuto per i lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non abbiano avuto nel corso della loro vita lavorativa rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La norma prevede inoltre che l’esonero contributivo sia fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Si precisa che ad oggi la Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero limitatamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2021, mentre con riferimento a quelle che avverranno nel corso del 2022 si dovrà attendere una nuova autorizzazione.