La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto, come noto, il c.d. ticket di licenziamento. Si tratta di un importo dovuto dal datore all’INPS in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro che comportino la maturazione del diritto all’indennità Naspi a favore del dipendente.
Come previsto dall’INPS, il ticket deve essere versato dal datore anche nel caso in cui il dipendente acceda, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad una forma di pensione che comporti il perfezionamento del diritto all’assegno pensionistico solo con decorrenza successiva (come avviene con il sistema delle c.d. “finestre”), potendo il lavoratore fruire, nel periodo transitorio, dell’indennità di disoccupazione.
Si tratta dei casi in cui il lavoratore accede alla pensione con opzione donna, con quota 102, con quota 41, o acquisisce il pensionamento anticipato (c.d. “ lavoratore precoce”).
Ciò premesso, chiediamo alle aziende clienti di specificare allo Studio, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti che accedano al trattamento pensionistico, la tipologia di pensione acquisita: sarà così possibile accertare, in ciascun caso, l’obbligo o meno del pagamento del ticket da parte del datore.