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Fringe benefit auto – Clausola di salvaguardia per assegnazioni dal 2025 ed ordini entro il 31.12.2024

6 Maggio 2025

La Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) introduce una clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo di auto aziendali concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per quelle ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

In sostanza, in tali ipotesi, la valorizzazione del fringe benefit avviene sulla base delle regole dettate dalla lett. a), comma 4, art. 51 del TUIR nella versione vigente al 31 dicembre 2024 e, dunque, applicando al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km percentuali differenziate (da un minimo del 25% ad un massimo del 60%) in funzione del livello di emissione di CO2 del mezzo.

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