L ’articolo 12 del Decreto Aiuti Bis ha previsto che per l’anno 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:
- acqua
- luce
- gas
entro il limite complessivo di €uro 600,00. L’erogazione del bonus da parte dei datori di lavoro è facoltativa e può essere riconosciuto ad personam, ossia solo ad alcuni lavoratori e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori.
Data l’assoluta novità della materia si resta in attesa di fornire ulteriori informazioni anche alla luce dei chiarimenti da emanarsi da parte degli enti competenti.