Tra le misure adottate dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), alcune pongono particolare attenzione alla tutela dei lavoratori affetti da disabilità o che assistono un familiare che versa in tale condizione.
L’art. 24 del Decreto Cura Italia prevede, in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile già previsti dall’art. 33, comma 3 della L. 104/1992, la possibilità di fruire di ulteriori dodici giorni complessivi, utilizzabili nei mesi di marzo e aprile 2020.
I beneficiari, come spiega l’INPS con il messaggio n. 1281 del 20 marzo scorso poi integrato dalla Circolare n. 45/2020 di ieri 25 marzo, sono i lavoratori disabili ed i lavoratori che assistono un familiare affetto da handicap grave.
I dodici giorni possono essere fruiti nei mesi di marzo e di aprile, consecutivamente o suddividendoli in base alle necessità e sono in aggiunta ai 3 giorni per ogni mese già previsti dalla legge. Tutti i permessi inoltre sono frazionabili in ore. L’Inps ha altresì chiarito che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure se è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive, arrivando per esempio a fruire di 18+18 giorni in due mesi.
Al riguardo, occorre ricordare che il citato art. 33, comma 3 riconosceva originariamente tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, fruibile anche in maniera continuativa, ai lavoratori che prestano assistenza ad un familiare di cui sia accertata una grave disabilità, che sia coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto; parente o affine entro il secondo grado; parente o affine entro il terzo grado solo qualora i genitori, il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Tale assistenza è consentita a condizione che la grave disabilità sia accertata dalle apposite Commissioni ASL e che il soggetto disabile non sia ricoverato a tempo pieno in ospedale (fatta salva l’ipotesi in cui sia richiesta l’assistenza dalla struttura anche in tale circostanza). Come spiegato dall’Istituto di previdenza con il messaggio n. 1281/2020, il lavoratore che abbia già un provvedimento autorizzativo alla fruizione dei “permessi 104” già valido anche per i mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda, potendo già fruire delle ulteriori giornate consentite dal DL 18/2020, mentre i soggetti non ancora autorizzati dovranno presentare domanda secondo le modalità già in uso.