Il D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto di Agosto”) consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità di indicare le causali previste dalla normativa ordinaria.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la propria nota n. 713 del 16/09/2020, i seguenti chiarimenti in ordine a tale deroga:
- se il contratto a termine è già stato oggetto di 4 proroghe (limite massimo previsto), sarà comunque possibile prorogarne la durata per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi (potendosi arrivare quindi a 5 proroghe), fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi
- è possibile rinnovare il contratto anche senza lo stacco ordinario previsto (10 o 20 giorni) tra un contratto e l’altro, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
- la proroga o il rinnovo “agevolati” potranno essere formalizzati entro il 31.12.2020: la durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
- la proroga o il rinnovo “agevolati” potranno essere effettuati anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato precedentemente già prorogato o rinnovato, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi
- deve intendersi infine abrogata la proroga automatica dei contratti a termine, in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa, causata dall’emergenza COVID-19: la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) va considerata come “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.