Sulla GU n. 51 del 1/03/2021 è stata pubblicata la Legge n. 21/2021 (cd. Milleproroghe 2021) di conversione, con modificazioni, del DL n. 183/2020.
Di particolare interesse per i datori di lavoro risulta essere la proroga fino al 30 aprile 2021 della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.
Pertanto, a partire dal 1° maggio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe), sarà nuovamente necessario:
- sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente per regolare il lavoro agile e
- ricorrere alla procedura ordinaria di cui alla Legge n. 81/2017 sia per le nuove attivazioni che per le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data di fine del periodo emergenziale.
Il Milleproroghe 2021 ha inoltre prorogato al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui:
- all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- all’articolo 83 del DL n. 34/2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale che impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”, maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che per quei datori di lavoro per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale legata all’emergenza COVID-19 possa essere richiesta, dal datore stesso, ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.