Come noto, la L. 213/2023 (“Legge di Bilancio 2024”) ha apportato modificazioni con riguardo alla disciplina della compensazione dei crediti per il tramite del Modello F24.
In particolare, in materia di amministrazione del personale e con effetto dall’ 1° luglio 2024, rilevano:
- l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo di crediti INPS e INAIL (art. 1, c. 94, lett. a) della L. 213/2024);
- Il divieto di effettuare compensazioni tramite Mod. F24 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (art. 1, c. 94, lett. b) della L. 213/2024).
Per espressa previsione della disposizione, il divieto di compensazione in parola non riguarda:
- i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Per completezza si ricorda, altresì, come la medesima Legge, all’art. 1, c. 97, lett. a) abbia disposto il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, benché la concreta attuazione di tale ultima disposizione richieda l’emissione di un apposito provvedimento congiunto da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL che, alla data odierna, non risulta ancora adottato.