Vi informiamo che sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro (sia pubblici, sia privati) tramite certificazione verde COVID-19 (c.d. “green-pass”).
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per organizzare l’attività di verifica del rispetto di tale prescrizione. Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde COVID-19, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Durante il periodo di assenza ingiustificata i lavoratori non maturano il diritto alla retribuzione, né ad altro compenso o emolumento, non incorrono in sanzioni disciplinari e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso, con un contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Se il lavoratore privo di green-pass accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme sul green-pass è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00; se il datore viola l’obbligo di verifica e di adozione delle misure organizzative necessarie è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.