In occasione dei referendum e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 si ricorda che i lavoratori dipendenti nominati alla carica di Presidente di seggio elettorale, Segretario e scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, anche se lo svolgimento delle operazioni elettorali dovesse coprire soltanto una parte della giornata.
In particolare si fa presente quanto segue:
- PER I COLLEGI NEI QUALI SI SVOLGONO SOLO I REFERENDUM
– nella giornata di sabato (11 giugno, se lavorativa): diritto di assentarsi dal lavoro e di percepire la normale retribuzione.
– nella giornata festiva di domenica (12 giugno) e di sabato (11 giugno, se non lavorativa): quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recupero di tali giornate con riposi compensativi retribuiti da fruire al massimo nell’arco della settimana.
– qualora l’impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 di domenica (12 giugno), il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata di lunedì (13 giugno), con riconoscimento della normale retribuzione.
- PER I COLLEGI NEI QUALI SI SVOLGONO, OLTRE AI REFERENDUM, ANCHE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
In aggiunta a quanto sopra riportato, essendo lo scrutinio delle elezioni amministrative previsto per il lunedì 13 giugno a partire dalle ore 14.00, per tale giornata matura per il lavoratore impegnato al seggio il diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata di lunedì (13 giugno), con diritto alla normale retribuzione. Se lo scrutinio si prolunga oltre le ore 24 del 13 giugno, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro anche per l’intera giornata di martedì (14 giugno), con riconoscimento della normale retribuzione.
L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore tramite informativa tempestiva al datore di lavoro, producendo in via preventiva copia della comunicazione di convocazione e successivamente attestazione del Presidente del seggio, recante la data e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni (vistata dal Vicepresidente per i Presidenti di seggio), o attestazione di presenza al seggio per i rappresentanti di lista o partito.
Per quanto riguarda in particolare le aziende che applicano il CCNL del settore Commercio e Terziario, il sabato non dà comunque diritto al recupero, il quale spetta per legge per i soli giorni festivi o non lavorativi, mentre il sabato è considerata “giornata lavorativa a zero ore”.