Con l’art. 63 del DL 18/2020 è previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l’emergenza Coronavirus. Nello specifico, il premio:
- spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di ore effettivamente lavorate nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 3/4/2020, ha altresì precisato:
– che il bonus spetta ai dipendenti licenziati nel predetto mese di marzo, in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati in base al rapporto tra ore lavorate ed ore contrattuali;
– che il bonus debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”);
– che l’importo del bonus sia determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time;
– che non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;
– che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
– che i lavoratori dipendenti assunti dal datore di lavoro nel 2020 o nel corso del 2019, devono attestare con dichiarazione da loro emessa e firmata, quale era il reddito percepito nel 2019 dal precedente datore di lavoro (per l’intero 2019 o per parte di esso).
A tal fine, alleghiamo il fac simile della attestazione che dovrà essere compilata e firmata dal dipendente assunto nel 2020 o nel corso del 2019, ed alla quale dovrà essere allegata copia della CU relativa al 2019, emessa dal precedente datore di lavoro.