Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Tra le previsioni di interesse per i datori di lavoro si segnala quanto di seguito riportato:
- è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working;
- è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” indennizzato al 50%, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali;
- è stato prorogato fino al 28 febbraio 2022 il diritto per i lavoratori fragili, affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. Quando per i lavoratori fragili non è possibile in alcun modo svolgere le attività in smart working, l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero.