Vi segnaliamo la sentenza emessa in data 21.01.2021 dal Tribunale del Lavoro di Trento, con la quale viene sancito un importante principio relativo al caso del lavoratore che, nel corso del periodo di ferie, fuoriesce dal territorio nazionale. Al suo rientro in Italia egli si trova infatti obbligato ad osservare, sulla base dell’attuale normativa emergenziale Covid 19, un periodo di isolamento fiduciario e in tal modo si pone in una situazione di impossibilità di ripresa del lavoro alla data prescritta.
Secondo la sentenza qui riportata, l’assenza dal lavoro, seppur dovuta alla necessità di adempiere l’obbligo di isolamento fiduciario, deve considerarsi come ingiustificata e l’azienda può procedere al licenziamento per giusta causa.
In sostanza il lavoratore deve astenersi dall’effettuare un viaggio all’estero durante il periodo feriale, essendo consapevole che al rientro dovrà osservare un periodo di isolamento e ritarderà così la ripresa del lavoro.
Si tratta di una sentenza che sancisce in modo diretto la responsabilità del dipendente in relazione a tale casistica, che può presentarsi di frequente nelle aziende, soprattutto al rientro dalle ferie collettive.