L’articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2015, concernente i divieti al lavoro a termine, prevede che l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Inoltre si fa presente che l’articolo 14, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2015, concernente i divieti al lavoro a chiamata, prevede che la stipula di un contratto a chiamata è preclusa ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Anche in questo caso la violazione dei divieti di cui al comma 1 lettera c), comporta che il contratto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Si ricorda infine che la mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Per completezza si fa presente che la redazione del documento della valutazione dei rischi (DVR) ed il suo tempestivo aggiornamento sono obbligatori per tutte le aziende con almeno un dipendente e rappresentano condizioni per l’ottenimento degli esoneri e delle agevolazioni contributive: l’omissione o il mancato aggiornamento dello stesso DVR costituisce inoltre causa di responsabilità del datore in caso di infortuni sul lavoro ed infine di possibili sanzioni, compresa la sospensione della stessa attività di impresa.