Sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020, i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell’infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In tal caso il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per tutto, o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working e comunque in alternativa ad esso, il genitore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario.
Per i giorni in cui un genitore effettua l’attività lavorativa in smart working, o fruisce del congedo straordinario, ovvero non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal DL n. 111/2020.
Per i periodi di congedo è prevista la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Le predette misure sono fruibili per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.