Come noto, il tirocinio è “un percorso formativo di alternanza tra formazione e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. Al fine di prevenire l’impiego distorto del tirocinio la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta abrogando la previgente disciplina e ha introdotto il reato di tirocinio fraudolento.
La norma prevede che il tirocinio, non essendo qualificabile come un rapporto di lavoro, non possa essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Per tale fattispecie (tirocinio fraudolento) è infatti stabilita l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.
Nel caso di tirocinio fraudolento sono applicabili anche le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
Inoltre il tirocinante ha la facoltà di adire il giudice per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla data della pronuncia giudiziale.
Infine gli Istituti previdenziali e assistenziali possono operare il recupero contributivo nei confronti dell’azienda.