Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito istituzionale in materia di trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.
Evidenziamo che in tale aggiornamento il Garante ha precisato che il datore di lavoro:
- non può chiedere informazioni ai propri dipendenti sul loro stato vaccinale né copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione;
- non può nemmeno chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica;
- può acquisire, in base al quadro normativo vigente, i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.
È stato inoltre chiesto al Garante se la vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti possa essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad esempio, in ambito sanitario). A tale proposito, è stato chiarito che in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate attività, in caso di esposizione diretta ad agenti biologici durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (leggasi le disposizioni previste dal D.lgs 81/08 testo unico ”Salute e Sicurezza”).
Il Garante ha precisato inoltre che solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se lo ritiene opportuno, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Quindi, il datore di lavoro deve limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.